MOCA - Adempimenti

MOCA - Adempimenti

Il Decreto Legislativo 10 febbraio 2017  n. 29, ovvero la “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (Ce) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011 in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”, è già in vigore dal 2 aprile 2017.

Tuttavia, il termine per gli operatori del settore già operanti è fissato per il prossimo 2 agosto.


Nello specifico, vengono interessati i seguenti Regolamenti (da cui il campo di applicazione del nominato decreto):
- Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, allo stato di prodotti finiti che sono destinati, che sono già o di cui si prevede ragionevolmente essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili;
- Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- Reg. (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti;
- Reg. (CE) 450/2009 concernente i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti immessi sul mercato nella Comunità, dove per «materiali e oggetti attivi» si intendono materiali e oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati (essi sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilasciano sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbono dagli stessi). Mentre per «materiali e oggetti intelligenti» si intendono materiali e oggetti che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente (Reg. CE 450/2009);
- Reg. (CE) 10/2011 riguardante: (i) materiali e oggetti immessi sul mercato dell’UE realizzati esclusivamente in materia plastica, sia stampati che rivestiti; (ii) materiali e oggetti immessi sul mercato dell’UE multistrato di materia plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi, sia stampati che rivestiti; (iii) materiali e oggetti immessi sul mercato dell’UE multistrato e multi materiale tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi, sia stampati che rivestiti (Reg. UE 10/2011); (iv) strati di materia plastica o rivestimenti di materia plastica, che costituiscono guarnizioni di coperchi e chiusure e che con tali coperchi e chiusure formano un insieme di due o più strati di differenti tipi di materiali;
- Reg. (CE) 1895/2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari

Si porta all’attenzione delle aziende associate l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 29/2017, che introduce il seguente obbligo: "… gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale”.
Tale obbligo permetterà di creare un’anagrafica nel settore dei MOCA, che consenta alle Autorità Sanitarie di svolgere le attività di controllo ufficiale dei MOCA.
L’articolo 6, comma 2, dispone che, nel caso in cui l’attività posta in essere dall’operatore economico sia soggetta all’obbligo di registrazione o riconoscimento ai sensi dei regolamenti CE 852/04 e 853/04, la comunicazione sopra citata debba essere riportata nella medesima segnalazione.
L’articolo 6, comma 3, stabilisce che gli operatori economici debbano adempiere all’obbligo di comunicazione di cui al comma 1, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto (2 aprile 2017) e – quindi – entro il 2 agosto 2017.

 

Con riferimento al regolamento 1935/2004, esso sanziona, tra l’altro:

  1. l’operatore economico che immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione MOCA che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire pericolo per la salute umana o da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale laddove previsti (art. 2, commi 1 e 2);
  2. l’operatore economico che etichetta, pubblicizza, o presenta MOCA con modalità idonee ad indurre in errore i consumatori circa l’impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità della legislazione alimentare (art. 2, c. 4);
  3. l’operatore economico che, avendo importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito MOCA, essendo a conoscenza della loro non conformità, non avvia immediatamente (o comunque prima che intervenga la verifica dell’autorità competente), le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi, o comunque non fornisce ai consumatori immediatamente (o comunque prima che intervenga la verifica dell’autorità competente) adeguate informazioni sui gravi rischi per la salute umana che possono derivare, direttamente o indirettamente, dai MOCA (art. 5, c. 1).

Il decreto in parola stabilisce specifiche sanzioni per gli obblighi di cui ai predetti regolamenti comunitari. Tali sanzioni vanno da un minimo di Euro 1.500 sino a valori di Euro 60.000 (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità ex art. 17 Reg. CE 1935/04) o Euro 80.000 (cessione di sostanze pericolose per la salute umana).

 

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